
Nel contesto della dichiarazione criptovalute 2025, il primo passo è comprendere la definizione giuridica di cripto-attività. Ai sensi della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o di diritti che possono essere trasferite e conservate elettronicamente, mediante l’utilizzo della tecnologia blockchain o analoghe. In questa definizione rientrano le principali monete virtuali come Bitcoin, Ether, nonché gli utility token e gli NFT.
Tali attività digitali possono essere utilizzate sia come mezzo di pagamento sia come strumenti speculativi. La permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non rappresenta una fattispecie fiscalmente rilevante. Lo diventa, invece, la conversione verso stablecoin o valute fiat, l’utilizzo per l’acquisto di beni o servizi o per l’acquisto di un NFT.
Secondo la Risoluzione n. 72/E dell’Agenzia delle Entrate (02/09/2016), le criptovalute operano tramite un sistema decentralizzato peer-to-peer non regolamentato da alcuna autorità centrale. Gli utenti possono acquisire criptovalute tramite acquisto con valuta legale, come corrispettivo per la vendita di beni e servizi o mediante mining.
Caratteristiche delle criptovalute rilevanti ai fini fiscali nella dichiarazione criptovalute 2025
Ai fini della dichiarazione criptovalute 2025, è essenziale comprendere le caratteristiche specifiche delle criptovalute sotto il profilo fiscale. Le criptovalute sono strumenti digitali che non hanno forma fisica e sono detenute in portafogli elettronici (wallet), che possono essere custoditi da intermediari o direttamente dal contribuente su supporti hardware o software.
Esse non sono emesse da alcuna banca centrale, ma derivano da un processo denominato mining (estrazione) che implica l’utilizzo di risorse informatiche per risolvere algoritmi crittografici. I wallet possono essere custodial (gestiti da terzi) o non-custodial (sotto il controllo esclusivo dell’utente). La mancanza di intermediazione rende più difficile la tracciabilità delle operazioni, da cui derivano implicazioni fiscali importanti.
Le criptovalute possono essere utilizzate:
- come mezzo di pagamento, in sostituzione della valuta legale;
- come strumento di investimento per realizzare plusvalenze;
- come riserva di valore, accumulando cripto-attività nel tempo.
La loro volatilità di prezzo e la natura decentralizzata implicano che ogni cessione, conversione o utilizzo possa costituire un evento fiscalmente rilevante, a seconda della tipologia di operazione. La corretta tracciabilità e documentazione di ogni operazione è fondamentale per determinare con esattezza plusvalenze o minusvalenze da indicare nel Quadro RT e la consistenza patrimoniale da monitorare nel Quadro RW.
Tassazione delle plusvalenze da cripto-attività ai fini della dichiarazione criptovalute 2025
Ai fini della dichiarazione criptovalute 2025, le plusvalenze derivanti da cripto-attività sono tassate come redditi diversi, a meno che non siano generate nell’ambito di attività d’impresa, arti e professioni, oppure derivino da rapporti di lavoro dipendente.
In base all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili se derivanti da cessione a titolo oneroso, permuta, rimborso o semplice detenzione. Il valore da considerare per la determinazione della plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale in caso di permuta) e il costo di acquisto, che va determinato utilizzando il costo medio ponderato per ogni categoria omogenea.
È applicabile il criterio LIFO (Last In, First Out), per cui si considerano cedute per prime le criptovalute acquistate più recentemente. L’imposta applicabile è del 26%, in forma sostitutiva.
Nel 2024 vige una franchigia di 2.000 euro: la tassazione si applica solo all’eccedenza. Tuttavia, a partire dal 2025, come previsto dalla Legge di Bilancio, tutte le plusvalenze saranno integralmente tassate, senza alcuna franchigia.
Il contribuente può optare per:
- Regime amministrato: l’intermediario applica direttamente l’imposta sostitutiva.
- Regime dichiarativo: il contribuente è responsabile della compilazione del Modello Redditi o 730 e del versamento dell’imposta tramite F24.
Attenzione: il trasferimento verso wallet personali è fiscalmente neutro solo se il contribuente fornisce prova della titolarità del wallet. In caso contrario, è considerato una cessione a titolo oneroso con tassazione della relativa plusvalenza.
Compilazione del Quadro RT nel Modello Redditi 2025: istruzioni dettagliate per la dichiarazione criptovalute 2025
Nel caso in cui, nel corso del 2024, il contribuente abbia adottato il regime del risparmio dichiarativo e abbia generato plusvalenze da operazioni su criptovalute, sarà obbligato a compilare il Quadro RT del Modello Redditi PF 2025. Le plusvalenze devono essere compensate con eventuali minusvalenze realizzate nello stesso anno: qualora le perdite risultino superiori ai guadagni e superino l’importo di 2.000 euro, l’eccedenza potrà essere riportata in deduzione nei quattro anni successivi, a condizione che venga correttamente indicata nella dichiarazione relativa all’anno in cui è maturata.
Ai fini del calcolo del costo fiscale:
-
in caso di acquisto per successione, si considera il valore determinato (o in assenza, quello dichiarato) ai fini dell’imposta di successione;
-
in caso di acquisto per donazione, si assume come costo quello originariamente sostenuto dal donante.
Rigo RT41
- Colonna 1: inserire i corrispettivi percepiti, comprensivi di tutte le operazioni imponibili avvenute durante l’anno, incluse permute con stablecoin e conversioni in euro o altre valute fiat.
- Colonna 2: indicare il costo di acquisto delle cripto-attività. In caso di successione, il costo è il valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta di successione. In caso di donazione, si considera il costo sostenuto dal donante.
Rigo RT42
- Colonna 1: indicare l’importo derivante dalla cessione di cripto-attività rivalutate. Il contribuente deve aver optato per la rideterminazione del valore al 1° gennaio 2023 ai sensi dell’art. 1, commi da 133 a 135, della Legge 197/2022.
Rigo RT43
- Indicare le minusvalenze riportabili da anni precedenti, provenienti dal rigo RT94 del Modello Redditi 2024. Possono essere portate in compensazione solo se non sono passati più di 4 anni dalla loro realizzazione.
Rigo RT44
- Colonna 2: riportare le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari, anche se relative ad anni precedenti (entro il limite dei 4 anni), già indicate in colonna 1.
Rigo RT45
- Colonna unica: indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione, fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT89. Può includere anche l’eccedenza derivante dalla franchigia dei 2.000 euro del 2023, fino a un massimo di 520 euro, secondo le FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2025.
Rigo RT57
- Colonna 1: indicare l’importo della minusvalenza complessiva, se presente.
- Colonna 2: indicare l’importo della plusvalenza complessiva, se presente.
Rigo RT90
- Indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta, pari alla differenza tra rigo RT89 e RT45. Il versamento va effettuato entro il 30 giugno 2025 o entro il 30 luglio 2025 con una maggiorazione dello 0,4%.
- Codici tributo da usare per F24: 1715 (saldo) e 1716 (acconto).
Monitoraggio fiscale criptovalute nel Modello Unico 2025
Oltre agli obblighi dichiarativi connessi al Quadro RT, il contribuente che ha adottato il regime del risparmio dichiarativo deve compilare anche il Quadro RW del Modello Redditi PF 2025. Questo obbligo si applica anche in assenza di operazioni di compravendita effettuate durante l’anno d’imposta, qualora vi sia detenzione di criptovalute al 31 dicembre 2024.
Come chiarito dalle istruzioni ministeriali, il Quadro RW va compilato ai fini del monitoraggio fiscale da tutte le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono investimenti o attività estere di natura finanziaria, incluse le cripto-attività, indipendentemente dalla modalità di acquisizione e di conservazione (ad esempio wallet, conti digitali, cold wallet, hardware wallet ecc.).
Nel regime dichiarativo, tale obbligo è esteso anche al versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività, prevista dall’art. 19, comma 18 del D.L. 201/2011, come modificato dalla Legge 197/2022. L’imposta patrimoniale è pari allo 0,2% del valore di mercato delle criptovalute detenute al 31 dicembre (o al momento della dismissione), da calcolare in proporzione ai giorni di possesso nel corso dell’anno.
Se il valore di mercato non è disponibile, si assume come riferimento il valore nominale o di rimborso, anche se determinato in via ufficiale, in particolare nei casi di cripto-attività non negoziate su mercati regolamentati o escluse dalla quotazione.
È importante sottolineare che il Quadro RW non va compilato per le attività affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti, nel caso in cui i redditi e i flussi derivanti siano stati già assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva.
Compilazione del Quadro RW nel Modello Redditi 2025 per la dichiarazione criptovalute 2025: obblighi di monitoraggio e imposta sul valore
Tutti i soggetti residenti in Italia che detengono cripto-attività devono compilare il Quadro RW, anche in assenza di movimentazioni, salvo che le stesse siano affidate a intermediari residenti che abbiano applicato un’imposta sostitutiva.
Ai sensi dell’art. 19, comma 18, del D.L. 201/2011 (modificato dalla Legge 197/2022), è dovuta l’imposta sul valore delle cripto-attività, pari allo 0,2% del valore di mercato delle criptovalute al 31 dicembre o al momento della dismissione. La base imponibile si calcola sul valore di mercato, in assenza del quale si assume il valore nominale o di rimborso.
Esempio di compilazione del Rigo RW1 per dichiarazione criptovalute 2025
Contribuente in regime dichiarativo titolare di un wallet contenente Bitcoin:
- Valore di acquisto al 1.1.2024: € 60.000
- Valore di mercato al 31.12.2024: € 70.000
RW1:
- Colonna 1: codice titolo possesso: indicare 1 (titolare)
- Colonna 3: codice individuazione bene: indicare 14 (altre attività estere di natura finanziaria)
- Colonna 5: quota di possesso = 100%
- Colonna 6: criterio determinazione valore: indicare 1 (valore di mercato)
- Colonna 7: valore iniziale: indicare il valore di mercato in euro alla data di acquisto, in questo caso € 60.000
- Colonna 8: valore finale: indicare il valore di mercato in euro al 31/12/2024, in questo caso € 70.000
- Colonna 10: numero giorni di possesso durante il 2024
- Colonna 14: indicare il codice 5 (attività estera non produttiva di redditi)
- Colonna 16: barrare per dichiarazione a fini di monitoraggio fiscale
Calcolo e compilazione del rigo RW8 per l’imposta sulle cripto-attività nella dichiarazione criptovalute 2025
RW8:
- Colonna 1: indicare il totale dell’imposta dovuta = € 140,00 (0,2% di € 70.000)
- Colonna 4: indicare l’ammontare versato con F24 = € 120,00. Codici tributo 1728 (primo acconto) e 1729 (secondo acconto)
- Colonna 5: imposta a debito = € 20,00
Il saldo dell’imposta va versato tramite F24 con codice tributo 1727, secondo le stesse modalità e scadenze dell’IRPEF.
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La gestione fiscale delle criptovalute richiede una conoscenza approfondita delle normative in continua evoluzione e una precisa compilazione del Modello Redditi 2025, in particolare dei quadri RT e RW. Errori od omissioni possono comportare sanzioni e accertamenti fiscali.
Per evitare complicazioni e affrontare con serenità gli obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale, puoi rivolgerti al nostro Studio Commerciale Galesposta. Siamo specializzati nella fiscalità delle cripto-attività e offriamo un’assistenza completa: dall’analisi delle operazioni fino alla compilazione corretta dei modelli dichiarativi.
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