
Il caso pratico illustrato nel presente approfondimento è stato elaborato esclusivamente a fini esemplificativi e divulgativi. I nominativi delle società, dei soci e tutti i dati numerici riportati non fanno riferimento a posizioni reali o a clienti dello Studio, ma sono utilizzati unicamente per rappresentare in modo operativo il corretto trattamento civilistico, contabile e fiscale della distribuzione degli utili.
La distribuzione dividendi 2026 continua a rappresentare uno degli aspetti più delicati nella gestione delle società di capitali, poiché la semplice presenza di un utile d’esercizio non è di per sé sufficiente a consentire una libera attribuzione di somme ai soci senza il rispetto di una precisa sequenza di verifiche giuridiche, contabili e tributarie.
Dietro un’operazione apparentemente lineare si nasconde infatti un procedimento articolato che coinvolge simultaneamente:
- la verifica della reale distribuibilità dell’utile sotto il profilo civilistico;
- la corretta impostazione della delibera assembleare;
- la rilevazione contabile del debito verso soci;
- la registrazione fiscale del verbale;
- l’applicazione delle ritenute previste dalla normativa;
- il versamento dei tributi;
- gli obblighi certificativi e dichiarativi dell’anno successivo;
- il coordinamento con il regime fiscale applicabile ai diversi percettori.
Con il ritorno al regime ordinario di tassazione degli utili distribuiti, la distribuzione dividendi 2026 richiede quindi un approccio estremamente rigoroso, soprattutto per evitare errori che possono generare sanzioni, irregolarità contabili o una non corretta tassazione in capo ai soci.
Nel presente articolo analizziamo in maniera completa tutti i passaggi operativi da considerare, accompagnando l’esame con un caso pratico numerico integralmente originale.
Distribuzione dividendi 2026: il quadro fiscale di riferimento dopo il ripristino del regime ordinario
Nel corso del 2026 la distribuzione degli utili torna a confrontarsi con il regime ordinario di tassazione dei dividendi, con conseguente piena applicazione delle ordinarie regole di imposizione in funzione della natura del socio percettore.
Questo significa che il trattamento fiscale non è uniforme, ma cambia sensibilmente a seconda che il dividendo venga corrisposto:
- ad una persona fisica residente che detiene la partecipazione al di fuori del regime d’impresa;
- ad una società di capitali soggetta a IRES;
- ad imprenditori individuali o società di persone;
- a soggetti non residenti o società UE/SEE.
La corretta gestione della distribuzione dividendi 2026 impone quindi di distinguere con precisione il profilo soggettivo del percettore, perché da tale elemento discendono:
- l’eventuale applicazione della ritenuta;
- le scritture di pagamento;
- gli adempimenti dichiarativi;
- il diverso trattamento reddituale.
Nel caso operativo che utilizzeremo come esempio, Delta Consulting S.r.l. approva in data 30 aprile 2026 il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 con un utile pari a euro 120.000 e delibera di destinare:
- euro 50.000 alla distribuzione dei dividendi;
- euro 70.000 a riserva straordinaria.
La compagine sociale è composta da:
- Luca Bianchi, persona fisica residente, titolare del 55%;
- Omega Holding S.r.l., società di capitali residente, titolare del 45%.
Il pagamento dei dividendi viene fissato al 18 luglio 2026.
Questo esempio accompagnerà tutta la trattazione così da rendere perfettamente comprensibili gli effetti numerici della distribuzione dividendi 2026.
Verifica preliminare della distribuibilità dell’utile: il primo controllo da effettuare prima di qualsiasi distribuzione
Uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che l’approvazione di un bilancio in utile comporti automaticamente la possibilità di ripartire somme tra i soci.
In realtà non è così.
Sotto il profilo civilistico la distribuzione dividendi 2026 può riguardare esclusivamente utili realmente conseguìti, risultanti da un bilancio regolarmente approvato e soprattutto concretamente distribuibili alla luce della struttura del patrimonio netto societario.
Prima della delibera occorre quindi verificare attentamente:
- la presenza o meno di perdite pregresse che abbiano inciso sul capitale;
- il corretto accantonamento alla riserva legale;
- eventuali vincoli statutari alla distribuzione;
- la sussistenza di poste indisponibili;
- la presenza di costi non ancora ammortizzati che possano limitare la distribuibilità.
In sostanza, l’utile contabile deve trasformarsi in utile distribuibile solo dopo un’analisi preventiva della reale capienza patrimoniale della società.
Nel caso di Delta Consulting S.r.l., soltanto dopo aver verificato l’assenza di elementi ostativi, l’assemblea può legittimamente deliberare la distribuzione di euro 50.000 ai soci e l’accantonamento dei restanti euro 70.000 a riserva straordinaria.
Delibera assembleare e nascita del diritto al dividendo: quando l’utile diventa credito del socio
La delibera assembleare costituisce il vero momento genetico del dividendo.
Fino a quando l’assemblea non approva formalmente la distribuzione, infatti, il socio non vanta alcun diritto certo alla percezione dell’utile.
Con la delibera avviene il passaggio da:
- semplice utile d’esercizio iscritto nel patrimonio netto
a
- debito esigibile della società nei confronti dei soci.
Nel verbale devono essere riportati con precisione:
- l’utile complessivo conseguito;
- la quota destinata ai soci;
- la quota destinata a riserva;
- la percentuale di possesso dei soci;
- il dividendo attribuito a ciascun percettore;
- la data prevista di corresponsione.
Nel nostro caso:
- a Luca Bianchi spetta il 55% di euro 50.000, quindi euro 27.500;
- a Omega Holding S.r.l. spetta il 45% di euro 50.000, quindi euro 22.500.
La nascita di questo credito è il presupposto necessario per tutta la successiva gestione contabile e fiscale della distribuzione dividendi 2026.
Rilevazione contabile della distribuzione dividendi 2026 in capo alla società erogante
Dal punto di vista contabile, la quota di utile destinata ai soci deve essere stornata dal risultato d’esercizio e trasformata in un debito verso soci per dividendi.
La società rileverà quindi:
- Utile d’esercizio in dare dello Stato Patrimoniale per euro 50.000;
- Debiti verso soci per dividendi in avere dello Stato Patrimoniale per euro 50.000.
I restanti euro 70.000 confluiranno invece nella riserva straordinaria.
Questa prima scrittura è fondamentale perché certifica il passaggio da una componente patrimoniale interna ad una passività esigibile.
Successivamente, al momento del pagamento fissato al 18 luglio 2026, la gestione contabile si sdoppia in funzione della diversa natura dei soci percettori.
Tassazione del socio persona fisica: ritenuta del 26% e pagamento del dividendo netto
Per il socio persona fisica residente che detiene la partecipazione al di fuori del regime d’impresa, il dividendo è soggetto a ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Nel caso di Luca Bianchi, il dividendo lordo spettante ammonta a euro 27.500.
La ritenuta dovuta risulta quindi pari a euro 7.150, mentre il netto effettivamente corrisposto sarà pari a euro 20.350.
La società, in questo caso, assume il ruolo di sostituto d’imposta e al momento del pagamento dovrà:
- estinguere il debito verso socio per l’importo lordo (dare dello Stato Patrimoniale);
- corrispondere al socio il netto (banca conto corrente in avere dello Stato Patrimoniale);
- rilevare un debito verso Erario per la ritenuta trattenuta (avere dello Stato Patrimoniale).
Questo passaggio costituisce uno dei punti fiscalmente più sensibili della distribuzione dividendi 2026, poiché un’errata applicazione della ritenuta espone direttamente la società a contestazioni.
Trattamento del dividendo percepito da società di capitali: il regime fiscale del socio IRES
Diversa è la situazione del socio soggetto IRES.
Omega Holding S.r.l., in qualità di società di capitali residente, percepisce il dividendo senza alcuna applicazione di ritenuta da parte della società erogante.
Il pagamento avviene quindi per l’intero importo di euro 22.500.
Sotto il profilo fiscale, tuttavia, tale provento non concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile.
La normativa prevede infatti che il 95% del dividendo percepito sia fiscalmente escluso, con imponibilità limitata al solo 5%.
Nel caso concreto:
- dividendo percepito = euro 22.500;
- quota fiscalmente imponibile 5% = euro 1.125;
- quota esclusa 95% = euro 21.375.
Questo significa che Omega Holding S.r.l. contabilizzerà l’intero provento ma, in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà operare una variazione in diminuzione nel quadro RF per euro 21.375, lasciando tassabile soltanto la quota residuale.
Si tratta di un raccordo fondamentale tra contabilità civilistica e fiscalità dichiarativa nell’ambito della distribuzione dividendi 2026.
Figura 1 – Quadro RF: sterilizzazione fiscale del 95% del dividendo percepito da Omega Holding S.r.l.
Registrazione del verbale con Modello RAP: adempimento fiscale obbligatorio entro 30 giorni
Una volta approvata la delibera di distribuzione, il verbale assembleare deve essere sottoposto a registrazione in termine fisso.
L’adempimento avviene mediante:
Modello RAP
e deve essere eseguito entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale.
Nel modello occorre indicare:
- totale utile conseguito;
- importo utili distribuiti ai soci;
- dati identificativi dei percipienti;
- percentuali di partecipazione;
- importi attribuiti.
Nel nostro esempio il Modello RAP riporterà:
- utile complessivo euro 120.000;
- utili distribuiti euro 50.000;
- Luca Bianchi percettore di euro 27.500;
- Omega Holding S.r.l. percettore di euro 22.500.
Figura 2 – Modello RAP: registrazione del verbale di distribuzione utili di Delta Consulting S.r.l.
L’imposta di registro dovuta resta fissa in euro 200. Il versamento dell’imposta di registro avviene mediante modello F24 Elide utilizzando il codice tributo 1550.
Questo rappresenta un passaggio imprescindibile della distribuzione dividendi 2026 e distinto rispetto al mero deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese.
Versamento della ritenuta con Modello F24: tempistiche e corretto assolvimento del debito tributario
La ritenuta del 26% trattenuta sul dividendo del socio persona fisica deve essere versata all’Erario in relazione al trimestre in cui avviene l’effettiva corresponsione.
Poiché il pagamento a Luca Bianchi viene eseguito il 18 luglio 2026, la ritenuta di euro 7.150 ricade nel terzo trimestre 2026.
Il versamento dovrà quindi essere effettuato:
- con Modello F24;
- codice tributo 1035;
- entro il 16 ottobre 2026.
Figura 3 – Modello F24: versamento della ritenuta del 26% sul dividendo corrisposto a Luca Bianchi
La gestione corretta della scadenza è essenziale poiché nella distribuzione dividendi 2026 il momento fiscalmente rilevante non coincide con la delibera, ma con l’effettivo pagamento.
CUPE e Modello 770 Quadro SK: gli adempimenti dichiarativi dell’anno successivo
Gli obblighi della società non si esauriscono con il pagamento del dividendo e con il versamento della ritenuta.
Nel corso dell’anno successivo trovano infatti applicazione ulteriori adempimenti dichiarativi e certificativi.
Tra questi assumono particolare rilievo:
Certificazione CUPE
La certificazione degli utili e dei proventi equiparati deve essere rilasciata nei casi previsti dalla normativa ai soggetti percettori cui risulta dovuta. La certificazione non deve invece essere emessa nei confronti dei percettori assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.
Figura 4 – CUPE rilasciata a Omega Holding S.r.l. per il dividendo percepito da Delta Consulting S.r.l.
Modello 770 – Quadro SK
Nel modello 770 devono essere comunicati all’Amministrazione finanziaria:
- i dati dei percettori;
- gli importi corrisposti;
- le eventuali ritenute applicate;
- le informazioni identificative della distribuzione.

Figura 5 – Quadro SK: comunicazione degli utili corrisposti a Luca Bianchi e Omega Holding S.r.l.
In questo modo l’intera operazione di distribuzione dividendi 2026 viene tracciata fiscalmente dall’origine fino agli adempimenti comunicativi successivi.
Profili critici da non sottovalutare: rinuncia ai dividendi, distribuzione di riserve e acconti su utili
Accanto alla procedura ordinaria, esistono poi fattispecie che richiedono particolare cautela.
Tra queste:
- la rinuncia del socio ad un dividendo già deliberato;
- la distribuzione di riserve che richiede una preventiva qualificazione della loro natura;
- la gestione degli acconti su utili, ammessi solo in presenza di specifici presupposti normativi.
In tutte queste ipotesi la distribuzione dividendi 2026 assume una complessità ancora maggiore, poiché il semplice dato contabile deve essere coordinato con valutazioni civilistiche e fiscali spesso non immediate.
Distribuzione dividendi 2026: perché è fondamentale una gestione integrata tra società e consulente
Come emerge chiaramente dall’analisi svolta, la distribuzione degli utili non può essere trattata come una mera movimentazione finanziaria a favore dei soci.
Si tratta invece di una procedura articolata che richiede:
- verifiche preliminari di legittimità;
- corretta formalizzazione assembleare;
- scritture contabili puntuali;
- registrazioni fiscali;
- applicazione delle ritenute;
- adempimenti dichiarativi successivi.
Un errore anche in uno solo di questi passaggi può compromettere l’intera regolarità dell’operazione.
Per questo motivo è sempre consigliabile affrontare la distribuzione dividendi 2026 con il supporto di professionisti specializzati in materia societaria, contabile e tributaria.
Il nostro Studio resta a completa disposizione per assistere società, soci e amministratori nella corretta pianificazione della distribuzione degli utili e nella gestione di tutti gli adempimenti fiscali e dichiarativi connessi. Contattaci ora!





