Obbligo di assicurazione contro le calamità naturali per le imprese entro il 31 marzo 2025

L’assicurazione obbligatoria imprese rappresenta una novità normativa di grande rilievo per tutte le aziende operanti in Italia. Entro il 31 marzo 2025, le imprese dovranno stipulare una polizza contro le catastrofi naturali per proteggere i propri beni immobili e strumentali dai danni causati da eventi estremi come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. Questo obbligo è stato introdotto dal decreto ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025 (n. 48).

Le polizze già esistenti dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni in occasione del primo rinnovo o quietanzamento utile. L’obiettivo della normativa è garantire maggiore sicurezza finanziaria alle imprese e tutelare il tessuto produttivo nazionale in caso di eventi calamitosi. Il mancato rispetto dell’obbligo comporterà l’esclusione dell’impresa dall’accesso a contributi, sovvenzioni e sostegni finanziari pubblici, inclusi quelli concessi in situazioni di emergenza post-catastrofe.


Quali Rischi Copre l’Assicurazione Catastrofi Naturali Imprese e Quali Sono gli Obblighi Legali

Le imprese devono stipulare contratti assicurativi che coprano i danni diretti ai propri beni immobili e strumentali causati da eventi catastrofici. I principali fenomeni coperti dalla polizza obbligatoria sono:

  • Terremoti
  • Alluvioni
  • Frane
  • Inondazioni ed esondazioni

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 213/2023, l’obbligo si applica a tutte le imprese registrate, indipendentemente dal fatto che abbiano sede legale in Italia o all’estero, purché operino attraverso una stabile organizzazione sul territorio italiano.

Il decreto ministeriale 18/2025 prevede inoltre un periodo transitorio, stabilendo che le compagnie assicurative abbiano 30 giorni dalla pubblicazione del decreto per adeguare le proprie offerte alle nuove prescrizioni regolamentari.


Soggetti Obbligati ed Esclusi dall’Obbligo Assicurativo

Imprese soggette all’obbligo

L’Assicurazione obbligatoria imprese si applica a tutte le imprese iscritte nei registri ufficiali, sia che abbiano sede legale in Italia che all’estero, a patto che operino attraverso una stabile organizzazione nel territorio nazionale. Questo significa che anche le aziende multinazionali con filiali in Italia sono tenute a conformarsi alla normativa.

Soggetti esclusi

Non tutte le imprese sono soggette a questo obbligo. In particolare, ne sono esentate:

  • Le aziende agricole
  • Gli immobili con abusi edilizi
  • Gli edifici privi delle autorizzazioni urbanistiche necessarie

Scadenze per l’Adeguamento delle Polizze Assicurative

Per le nuove polizze

Le compagnie assicurative avevano un termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto per conformare i propri prodotti ai nuovi requisiti. Il decreto entrerà formalmente in vigore il 14 marzo 2025, ma le imprese devono attivarsi sin da subito per ottenere una polizza conforme.

Per le polizze già esistenti

Le imprese che hanno già una copertura assicurativa dovranno adeguarla al primo:

  • Rinnovo annuale del contratto
  • Quietanzamento utile, ovvero il primo pagamento successivo alla data di entrata in vigore della normativa

Questo significa che un’azienda con una polizza già in corso dovrà adeguarla entro la prima scadenza utile, senza aspettare necessariamente il termine massimo del 31 marzo 2025.


Modalità di Adeguamento delle Polizze Già in Essere

L’adeguamento delle polizze già in vigore prevede diverse modalità, a seconda della situazione specifica della copertura assicurativa in essere. Il decreto ministeriale specifica che le polizze devono essere modificate in linea con la nuova normativa attraverso:

  1. Rinnovo o quietanzamento utile: L’adeguamento delle polizze preesistenti avviene automaticamente al primo rinnovo annuale o al pagamento della successiva quietanza. In altre parole, quando la polizza arriva alla sua naturale scadenza e deve essere rinnovata, questo potrà avvenire solo se le condizioni di copertura sono aggiornate ai nuovi requisiti stabiliti dal decreto ministeriale.
  2. Sostituzione o integrazione della polizza: Se una polizza esistente non rispetta i requisiti previsti dalla normativa, il contraente dovrà optare per una sostituzione del contratto o integrare la polizza con appendici specifiche. Tuttavia, la sostituzione potrebbe risultare più complessa se l’impresa necessita di una copertura assicurativa che vada oltre le garanzie minime obbligatorie. In questi casi, sarà fondamentale valutare se mantenere le garanzie aggiuntive precedentemente incluse nel contratto o adattare la copertura alle nuove normative.
  3. Quietanzamento utile: Il decreto stabilisce che l’adeguamento può avvenire anche prima della naturale scadenza della polizza, nel momento in cui si verifica il primo pagamento utile del premio assicurativo. Questo significa che, anche se il contratto non è in fase di rinnovo, una modifica immediata potrebbe essere applicata al primo versamento, garantendo così la continuità della copertura senza rischi di sospensione o decadenza della garanzia per inadempienza.
  4. Prevenzione della sospensione della copertura: Per evitare che l’impresa si trovi scoperta da protezione assicurativa, è fondamentale che il pagamento del premio venga effettuato nei termini previsti. Il mancato rispetto delle nuove disposizioni potrebbe comportare la perdita di copertura, in particolare in caso di pagamento tardivo che determini l’applicazione dell’articolo 1901 del Codice Civile, che disciplina la sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio assicurativo.
  5. Possibili soluzioni facoltative: Sebbene l’assicurazione obbligatoria riguardi solo alcune tipologie di eventi catastrofali, le imprese possono valutare la stipula di polizze integrative per coprire ulteriori rischi. Ad esempio, potrebbe essere utile includere nella polizza protezioni aggiuntive per danni indiretti, come quelli derivanti dall’interruzione delle attività aziendali causata da calamità naturali.

Quali Beni Devono Essere Assicurati

Le polizze devono coprire tutti i beni immobili e strumentali impiegati dall’impresa. In particolare, sono obbligatorie le assicurazioni su:

  • Terreni e fabbricati
  • Impianti industriali
  • Macchinari e attrezzature

Questi beni devono essere assicurati indipendentemente dalla loro modalità di acquisizione. Infatti, l’obbligo si estende anche ai beni detenuti in leasing, locazione o comodato.

Esclusione dei veicoli aziendali

I veicoli impiegati dalle aziende non rientrano nell’obbligo assicurativo, purché siano già coperti da altre polizze specifiche.


Conclusione

L’Assicurazione obbligatoria imprese contro le catastrofi naturali rappresenta una svolta importante per la protezione delle imprese italiane. Le aziende devono attivarsi subito per stipulare o adeguare le proprie polizze, evitando il rischio di perdere accesso a contributi e finanziamenti pubblici. Con la scadenza del 31 marzo 2025 sempre più vicina, è essenziale che le imprese valutino le migliori opzioni assicurative disponibili per conformarsi alla normativa e garantire la propria sicurezza finanziaria in caso di eventi calamitosi.

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